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REGOLAMENTO DEL TIROCINIO POST LAUREAM IN PSICOLOGIA
Adottato dal C. d. A. del CERPS nella seduta del 20.07.1999:

Art.1
Il tirocinio pratico previsto dalla legge 56/89 e dal D. M. 13 gennaio 1992, n.239, ha lo scopo di avviare i laureati in psicologia all'attività professionale definita dall'art. 1 della legge 56/89.

Art. 2
Il tirocinio viene svolto nei semestri 15 marzo/14 settembre, 15 settembre/14 marzo.

Art.3
L'autorizzazione formale è concessa dal Presidente del CERPS a seguito di domanda scritta degli interessati. Le domande, corredate da un curriculum, indirizzate al Presidente del CERPS devono pervenire 30 giorni prima della data di inizio del tirocinio. Saranno accolte con riserva le domande di coloro che si laureeranno entro il 14 marzo o il 14 settembre. Il tirocinio potrà essere iniziato dopo la ratifica da parte dell'Università, cui tale decisione compete, e la consegna del libretto per la registrazione delle firme di presenza.

Art. 4
Le aree, previste dal citato D. M., in cui il tirocinio può essere svolto sono: psicologia generale, psicologia clinica, psicologia dello sviluppo, psicologia sociale.

Art. 5
Responsabile e coordinatore dei tirocini è lo psicologo, socio del CERPS, con maggiore anzianità di iscrizione all'Ordine degli Psicologi. Tutor del tirocinio sono gli psicologi, soci del CERPS, iscritti all'Ordine degli Psicologi da almeno due anni, che abbiano sottoscritto disponibilità ed impegno alla presenza per non meno di 450 ore a semestre. Il numero di tirocinanti ammissibile per ciascun semestre è stabilito dal coordinatore dei tirocini d'intesa con i tutor.

Art. 6
Verrà stilata per ciascun semestre, ad opera del coordinatore dei tirocini, apposita graduatoria degli aspiranti. Nel caso in cui le domande eccedano il numero di posti disponibili avranno la precedenza coloro che: 1) siano associati al CERPS; 2) a parità di condizione la precedenza sarà attribuita in funzione dell'anzianità associativa; 3) abbiano svolto con profitto il primo semestre di tirocinio presso il CERPS; 4) abbiano il più alto voto di laurea; 5) a parità di voto abbiano maggiore anzianità di laurea; 6) a parità ulteriore abbiano fatto pervenire domanda di tirocinio in data anteriore. Coloro che non si presenteranno alla data di inizio del semestre saranno ritenuti decaduti.

Art. 7
I tirocinanti, ove non già associati al CERPS, dovranno stipulare un'assicurazione temporanea contro gli infortuni, copia della quale dovrà essere fatta pervenire al CERPS prima dell'inizio del tirocinio.

Art. 8
Nei tirocini vanno previste attività quali: uso di strumenti diagnostici, colloqui anamnestici, stesura di relazioni, programmazione di trattamenti, discussione delle modalità di intervento terapeutico e/o riabilitativo, attività di prevenzione, partecipazione a ricerche e alle attività professionali previste dall'art. 1 della legge 56/89 realizzate dal CERPS. Va assicurato l'apprendimento di modalità operative secondo ottiche pluralistiche. Va in ogni caso esclusa dal tirocinio l'attività di psicoterapia.

Art. 9
Il tirocinante non può essere utilizzato per sostiruire a qualsiasi titolo il personale presente nella struttura. L'attività svolta non configura alcun rapporto professionale.

Art. 10
Le presenze giornaliere, secondo il disposto del D. M., verranno annotate, insieme all'attività svolta, sul libretto diario e controfirmate dal tutor. Le ore di tirocinio complessivamente svolte nel semestre non possono essere inferiori a n. 450. Per il numero massimo di assenze previste valgono le norme dettate dal citato D. M..

Art. 11
Il tirocinante deve rispettare le disposizioni generali del CERPS, nonché le modalità e le procedure concordate con il tutor e con il responsabile dei tirocini. In caso di inosservanza delle disposizioni o di scorrettezze etico-deontologiche il tutor è tenuto a relazionare al Responsabile dei tirocini il quale potrà proporre la revoca dell'autorizzazione al tirocinio.

Art. 12
Lo psicologo tutor stilerà una valutazione consuntiva del tirocinio, con riferimento ai risultati formativi del singolo tirocinante e alla sua integrazione con l'intero contesto istituzionale in cui l'esperienza del tirocinio si è svolta.

Art. 13
La certificazione di frequenza del tirocinio viene rilasciata dal Presidente del CERPS unitamente alla relazione di cui sopra.

 


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Ordine Psicologi Sicilia

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